La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.
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Sospeso l’avvocato che incontri il Giudice per concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella causa
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio di un magistrato, ancorché su invito di quest’ultimo, al fine di concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella definizione di un giudizio, e ciò a prescindere dall’effettivo perfezionamento dell’accordo illecito e del suo successivo adempimento (Nel caso di specie, l’avvocato -condannato in sede penale ad 1 anno di reclusione per i medesimi fatti- aveva poi omesso di corrispondere al magistrato la somma concordata nonché di comparire alle successive udienze del processo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 124 del 28 aprile 2025
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Sospeso disciplinarmente l’avvocato che raggiri potenziali acquirenti alle aste immobiliari
Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che, mediante raggiri e millantando credito presso gli uffici del tribunale, si faccia consegnare ingenti somme per l’acquisto a prezzi vantaggiosi di beni mobili ed immobili oggetto di esecuzione forzata e destinati alle aste giudiziarie, poi in realtà non aggiudicati né mai consegnati ai potenziali acquirenti vittime di truffa.
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Sospeso disciplinarmente l’avvocato che detenga illegalmente armi e proiettili
Costituisce (anche) illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che detenga illegalmente un’arma da fuoco, trattandosi di condotta che arreca disdoro alla classe forense per violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza a cui il professionista deve sempre ispirarsi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, con sentenza di patteggiamento, per detenzione illegale di una pistola e di vari proiettili, peraltro di illecita provenienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025
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La rilevanza deontologica dell’evasione fiscale per infedele dichiarazione dei redditi
Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 9, 16 e 64 cdf, il comportamento dell’avvocato che dichiari redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti, in quanto arreca disdoro alla classe forense per violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza propri del professionista, e ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale della condotta (nella specie, esclusa perché sotto soglia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 96 del 4 aprile 2025
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Illecito predisporre le minute di sentenza al giudice anche delle proprie cause
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che, anche in cause dallo stesso patrocinate, predisponga le minute di sentenza poi effettivamente sottoscritte dal magistrato a definizione dei relativi giudizi (Nel caso di specie, l’avvocato -pure condannato in sede penale per i medesimi fatti- aveva asserito di aver inviato le minute delle sentenze “solo in ragione della difficoltà del Giudice di padroneggiare questioni giuridiche”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025
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I due principi cardine che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso professionale
Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 9 cdf); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’attività professionale svolta o da svolgere (art. 29, quarto comma, in relazione all’art. 25, primo comma, cdf). La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.
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[importante] Espressioni sconvenienti e offensive: l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale
L’art. 52 cdf circoscrive la condotta sanzionabile all’uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all’esercizio dell’attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdf relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTA:
In arg. si rileva un contrasto in giurisprudenza. Infatti, cfr. da ultimo CNF n. 64/2025 secondo cui “il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli «scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale» riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense”. -
Inadempimento al mandato: la rilevanza anche disciplinare del tentativo di frode ai danni dell’assicurazione professionale
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare ex art. 9 cdf il comportamento dell’avvocato che, essendo tenuto al risarcimento del danno per responsabilità professionale, ma privo in quel frangente di copertura assicurativa, proponga al difensore della propria controparte di riformulare la richiesta risarcitoria con data successiva alla stipula di idonea polizza r.c., così suggerendo la commissione di un reato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 455 del 9 dicembre 2024