Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • L’esercizio della professione in periodo di sospensione

    Vìola gli artt. 9, 4 comma 2 e 36 CDF l’avvocato che assume incarichi professionali durante il periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pantanali), decisione n. 67 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 112.

  • Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello

    Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l’avvocato aveva tuttavia omesso di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • L’illecito ottenimento del contrassegno invalidi

    Contravviene ai doveri di probità, dignità e decoro, posti dall’art. 9 CDF (art. 5 CD previgente), l’avvocato che, anche in concorso con altri, ponga in essere plurime certificazioni ideologicamente false, attestanti di essere portatore di un grave handicap fisico condizionante la riduzione della capacità di deambulazione ai fine di ottenere il rilascio del contrassegno per invalidi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Renzini), decisione n. 79 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • L’inadempimento al mandato e l’omessa fatturazione di compensi

    Viola gli artt. 9, 16, 27 e 29 CDF l’avvocato che, in plurime occasioni, riceva dai propri clienti rilevanti anticipi senza svolgere l’attività professionale richiesta, né fornire agli stessi alcuna informazione e, peraltro, senza emettere i relativi documenti fiscali.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Donelli), decisione n. 80 del 27 novembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI

  • La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense

    Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato aveva creato falsi provvedimenti giurisdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI

  • Sospensione per l’avvocato che dolosamente spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate

    Viola l’art. 3 commi 2 e 3 della L. 247/2012, nonché gli artt. 9 commi 1 e 2, 23 commi 3 e 5, 63 comma 1 e 64 comma 2 CDF, l’avvocato che detiene e mette in circolazione, anche in concorso con il suo assistito, banconote contraffatte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 19 dell’11 novembre 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

  • Sospensione per l’avvocato che ostacoli le investigazioni della Polizia giudiziaria rivelando a terzi il contenuto di indagini coperte da segreto

    Viola l’art. 5 CD previgente e art. 9 CDF, l’avvocato che fornisce e propala notizie acquisite durante l’espletamento del proprio mandato difensivo rivelando le circostanze di tempo e di luogo dell’arresto nonché il contenuto degli interrogatori resi dai propri assistiti a terzi così aiutandoli ad eludere le investigazioni in corso delle Autorità.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Rigosi), decisione n. 12 del 28 novembre 2016

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 30 comma 1 e 2, 31 comma 1 e 2 e 29 commi 6 e 7 CDF l’avvocato che si fa bonificare, sul proprio conto, dalla controparte senza l’autorizzazione della propria assistita, ed all’insaputa della stessa, una ingente somma di danaro costituente l’esecuzione di transazione conclusa tra le parti e poi la trattiene anche successivamente alla richiesta di consegna formulata dalla propria assistita opponendo propri asseriti crediti professionali nei di lei confronti.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Spezia), decisione n. 1 dell’11 dicembre 2015

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO