Tag: cdf (nuovo) art. 9

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola gli artt. 1 e 10 CDF l’avvocato che, nell’esercizio della sua attività professionale, trattiene per oltre cinque anni le somme versategli dalla controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Ghirardi), decisione n. 1 del 10 gennaio 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI CINQUE MESI

  • L’autentica della firma apocrifa del cliente nella procura alle liti

    Viola l’art. 5 CD previgente per non aver tenuto una condotta ispirata ai doveri di probità, dignità e decoro, l’avvocato che falsifica la firma del proprio assistito, nonché certifica l’autenticità, commettendo in tal modo anche un fatto penalmente rilevante.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Abbate), decisione n. 8 del 6 febbraio 2017

    Sanzione: CENSURA

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi

    Vìola gli artt. 5 e 15 CD previgente (art. 9 e 16 CDF) l’avvocato che dopo aver percepito acconti emette le relative fatture a distanza di mesi o addirittura anni, per di più solo dopo la revoca del mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gonelli, rel. Pagliarani), decisione n. 17 del 27 marzo 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Il lavoro subordinato è incompatibile con l’iscrizione all’albo forense (salvo eccezioni espresse)

    L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (Nella specie trattavasi di un rapporto di lavoro dipendente con un Consorzio).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pagliarani), decisione n. 34 del 10 aprile 2017

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • L’inadempimento al mandato professionale

    Vìola gli artt. 9, 11, 12, 14 e 26 commi 1 e 3 CDF (corrispondenti agli artt. 5, 6, 35, 8, 12 e 38 CD previgente) l’avvocato che non adempie al mandato ricevuto e accettato, ritardando per anni il compimento del proprio lavoro e chiedendo continue proroghe accompagnate da inutili promesse, mai mantenute.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 75 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

  • L’esercizio della professione in periodo di sospensione

    Vìola gli artt. 9, 4 comma 2 e 36 CDF l’avvocato che assume incarichi professionali durante il periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pantanali), decisione n. 67 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 112.

  • Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello

    Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l’avvocato aveva tuttavia omesso di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA