Sospensione per l’avvocato che ostacoli le investigazioni della Polizia giudiziaria rivelando a terzi il contenuto di indagini coperte da segreto

Viola l’art. 5 CD previgente e art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, l’avvocato che fornisce e propala notizie acquisite durante l’espletamento del proprio mandato difensivo rivelando le circostanze di tempo e di luogo dell’arresto nonché il contenuto degli interrogatori resi dai propri assistiti a terzi così aiutandoli ad eludere le investigazioni in corso delle Autorità.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Rigosi), decisione n. 12 del 28 novembre 2016

Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI