Il comportamento del professionista che, nella qualità di difensore di più persone in una causa di divisione di eredità, autentichi sulla delega a margine dell’atto di appello le firme di coeredi che invece mai l’abbiano apposta, non integra violazione dei principi di probità (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e verità (art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →), dovendo piuttosto essere ravvisata una responsabilità per violazione del dovere di diligenza (art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il quale si sostanzia, appunto, nella attenzione che deve essere prestata nella certificazione della autografia della procura, attesa la rilevanza che questa attività del difensore ha nell’ambito del giudizio. Tuttavia, pur non essendo in discussione il principio sulla responsabilità dell’avvocato nella certificazione dell’autografia, può riconoscersi che laddove, come nella specie, non vi sia stata una cosciente volontà di venir meno ai propri doveri, difetta la volontarietà dell’azione, che è elemento indispensabile (art. 3 c.d.f.) per sanzionare un comportamento deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 208