Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza.

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense, in violazione degli art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →, il professionista che non dia corso al mandato ricevuto, ometta di informare il cliente sullo stato della pratica e non fornisca chiarimenti al CDO sul suo comportamento (nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 18 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 62

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 13 Settembre 2006 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Novembre 2004 (sospensione)

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