Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di diligenza, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sullo stato della causa e, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Imperia, 30 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza – Negligente espletamento del mandato – Ritardo in udienza – Illecito deontologico.
Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile a una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di diligenza l’avvocato che non si presenti all’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, non presentandosi in udienza, aveva determinato la decadenza dei mezzi istruttori, in danno alla parte assistita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 22 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 119
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza, correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver assunto un incarico defensionale e aver percepito un acconto, non svolga il mandato ricevuto, non informi correttamente i clienti sullo stato della causa e si renda agli stessi difficilmente reperibile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 118
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza e correttezza – Occasionale ritardo ad una audienza – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Il professionista deve espletare il mandato ricevuto con diligenza e impegno che assicurino la costante tutela degli interessi a lui affidati; tuttavia non ogni errore professionale determina un illecito disciplinare, e il ritardato e negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile ad una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, occasionalmente, era arrivato in ritardo all’ udienza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza.
Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente perché non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Costituisce pertanto comportamento negligente, per il quale deve ritenersi adeguata la sanzione della censura irrogata dal C.d.O., il tardivo deposito di un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa, nonostante la tempestività del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Dovere di diligenza.
Viola le disposizioni dell’art. 40 del Codice Deontologico il professionista che non provveda ad informare il proprio cliente in ordine allo svolgimento degli incarichi professionali ricevuti. Pone in essere un comportamento contrario agli artt. 6, 7 e 43 del codice deontologico l’avvocato che, dopo aver chiesto ai propri assistiti somme in acconto, non svolga poi attività difensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 giugno 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto così provocando la cancellazione di una causa. (Nella specie, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 8 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 184
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Avvocato – Norme deontologico – Dovere di diligenza – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nel compimento di atti defensionali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ritardi il compimento di atti defensionali, fondamentali per l’esercizio del mandato, quali ad esempio il deposito dell’atto di desistenza alla opposizione. (Nella specie, in considerazione della prescrizione di un altro capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 3 dicembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto nonostante il versamento, da parte dei clienti, di adeguato fondo spese. (Nella specie, in considerazione dell’età avanzata e dei problemi familiari dell’incolpata, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 17 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza e correttezza – Omesse informazioni al cliente – Mancata consegna di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non informi puntualmente i propri clienti in ordine all’andamento dei procedimenti da lui seguiti e si rifiuti di consegnare documenti e di restituire fascicoli. (Nella specie venendo meno parte delle incolpazioni la sanzione è stata ridotta dalla sospensione a mesi quattro a quella della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 15 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 28 novembre 2000, n. 238