Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Nel caso di specie, trattavasi di omesso appello).
Tag: cdf (prev.) art. 8
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L’inadempimento al mandato professionale per tardiva costituzione in giudizio
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione del dovere di diligenza (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che proponga opposizione a decreto ingiuntivo assegnando al convenuto opposto un termine a comparire inferiore a novanta giorni, ma ometta di costituirsi nel termine dimezzato di cinque giorni, con conseguente improcedibilità dell’opposizione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 19 marzo 2018, n. 4
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La richiesta di un compenso sproporzionato
L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157. -
La richiesta di un compenso sproporzionato
L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130
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La proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile
La proposizione di un mezzo di impugnazione palesemente e specificamente inammissibile configura violazione dell’art. 38 del Codice Deontologico Forense (Nella specie, l’incolpato aveva appellato in Tribunale una sentenza del Giudice di Pace, nonostante il disposto di cui all’art. 339 cpc).
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L’illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria
Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88
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L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PIACCI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 16 luglio 2008, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39. -
L’avvocato di fiducia che non si presenti all’udienza nella speranza di ottenere un termine a difesa, vìola il dovere di diligenza
Sebbene l’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza penale non abbia automatico rilievo deontologico se dovuta a strategia difensiva (dilatoria) o strumentalmente omissiva, deve comunque affermarsi la responsabilità disciplinare del difensore per negligenza professionale ove la strategia stessa fosse quella di ottenere un mero rinvio da parte del difensore d’ufficio nominato in sua sostituzione, giacché a quest’ultimo non è appunto consentito chiedere i termini a difesa ex art. 108 cpp, non ricorrendo i casi di rinuncia, ovvero di revoca, od ancora di incompatibilità, od infine di abbandono della difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità sostanziale dell’incolpato per il mancato rispetto degli artt. 8 e 38 del cod. deont.)
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56
NOTA:
In arg. cfr. pure (oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114. -
L’indicazione, in precetto, di voci non dovute e manifestamente abnormi
L’indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali, costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, concretando violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza, sanciti agli artt. 6, 8 e 12 del Codice Deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 21