Viola il precetto deontologico dell’obbligo di informazione ex art. 40 C.D.F., oltre i precetti relativi al dovere di diligenza, lealtà e verità cui deve scrupolosamente attenersi il professionista, l’avvocato che ometta di informare la parte assistita del rigetto della domanda ed anzi fornisca alla stessa notizie inesatte circa il rinvio della causa riferendo che la domanda sarebbe stata accolta e che consegni copia della sentenza dopo ben due anni dalla data di comunicazione al suo studio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 24 maggio 2005)
Tag: cdf (prev.) art. 8
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Violazione del dovere di diligenza – Illecito – Sanzione – Misura.
Ferma restando la responsabilità dell’avvocato la cui condotta integri violazione dei doveri di diligenza nell’adempimento del mandato di cui all’art. 8 del c.d.f. e di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, di cui all’art. 41 del c.d.f., la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due inflitta dal COA può essere contenuta in quella dell’avvertimento allorché l’illecito possa ritenersi non particolarmente grave, sia per l’entità della somma consegnata dalla cliente sia perché l’omissione abbia avuto ad oggetto un adempimento fiscale dal quale non è derivato alcun danno alla cliente, se non l’applicazione di una modestissima sanzione (nella specie, il ricorrente non aveva provveduto alla registrazione del decreto ingiuntivo richiesto dalla cliente nonostante quest’ultima avesse corrisposto la relativa somma necessaria per provvedere a tale specifico adempimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 18 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 144
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme.
Pone in essere una condotta contraria agli artt. 5,6,7, 8 e 41 c.d.f., il professionista che, in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, consenta ad un soggetto non abilitato l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato presso il proprio studio e che trattenga somme di denaro dei clienti senza renderne conto né provvedendo alla restituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 19 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Praticante avvocato – Violazione limiti jus postulandi – Illecito deontologico
La violazione dei limiti del jus postulandi del praticante avvocato costituisce illecito disciplinare, poiché, dimostrando quanto meno ignoranza o difetto di attenzione verso norme di immediato e diretto rilievo per la posizione professionale del praticante stesso, attinge i doveri di diligenza che anche su costui incombono.
Deve tuttavia ritenersi eccessiva la misura della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal Consiglio territoriale, in luogo della più adeguata sanzione della censura, allorché, come nella specie, sia punito un comportamento illegittimo non doloso ma negligente o superficiale, peraltro privo di conseguenze dannose gravi o irrimediabili. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 giugno 2006).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 30 settembre 2008, n. 102
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di verità.
La consapevolezza e l’intenzionalità della condotta svolta in violazione dei doveri professionali che incombono all’avvocato verso la parte assistita, accreditando una affidabilità in contrasto con la effettiva condizione del rapporto, giustifica la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due (nella specie, alla violazione dei doveri di tutela della parte assistita perpetrata con la negligente comunicazione di notizie false circa la introduzione del giudizio si aggiungeva l’ulteriore condotta consistente nell’aver lasciato svolgere per suo tramite attività professionale ad avvocato di cui sapeva cessata l’iscrizione all’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 settembre 2008, n. 91
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza.
Pone in essere un comportamento in contrasto con la dignità ed il decoro professionale l’avvocato che depositi in nome e per conto del cliente il ricorso per divorzio dopo avere ricevuto verbalmente e per iscritto la revoca del mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 25 settembre 2008, n. 90
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Inadempimento doveri professionali – Illecito in re ipsa.
Gli artt. 6, 7, 8 e 38 c.d.f., imponendo lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e sollecitudine nel compimento dei propri doveri professionali, rendono di per sé censurabile ogni tipo di ingiustificata omissione ed inadempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 16 febbraio 2007) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 16 luglio 2008, n. 75
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Dovere di vigilanza sui collaboratori
Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono deontologicamente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, giacché l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Dovere di difesa – Scelte tecniche del professionista – Insindacabilità – Illecito deontologico – Non sussiste – Illecito disciplinare per negligenza – Condizioni.
Non commette alcun illecito disciplinare e non integra una ipotesi di comportamento negligente il professionista che provveda correttamente e ritualmente ad un atto di riassunzione e notifica, anche se poi quest’ultima per il cambio di indirizzo del destinatario non sia stata di fatto ritualmente e tempestivamente effettuata. Infatti, ogni inadempienza addebitabile per negligenza al professionista, se pur fonte di responsabilità civile, può integrare di per sé responsabilità disciplinare solo quando le circostanze concrete denotino “rilevante trascuratezza”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 79
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Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Rapporti con la parte assistita – Omessa partecipazione alle udienze – Omessa comunicazione al cliente sullo svolgimento del processo – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di diligenza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che, richiesto dal cliente di opporsi ad alcuni decreti ingiuntivi, non partecipando alle udienze determini la cancellazione dal ruolo e la successiva estinzione dei giudizi medesimi, e che ometta di dare comunicazioni al cliente sullo svolgimento del processo, a nulla rilevando l’eventualità che egli avesse officiato un procuratore domiciliatario in loco per svolgere l’incarico ricevuto. L’eventuale scelta del procuratore domiciliatario, infatti, fa carico al patrono della causa che comunque risponde delle eventuali mancanze ed omissioni del professionista da lui incaricato, e che ha comunque l’obbligo di accertarsi delle eventuali comunicazioni o notifiche relative alle proprie cause avvenute presso il domicilio eletto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 11 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2007, n. 52