Il comportamento dell’avvocato che subordini al pagamento di un acconto il deposito di un atto giudiziario già pronto, è condotta altamente deplorevole e certamente lesiva dei doveri di dignità e decoro, a maggior ragione allorquando il professionista abbia dal cliente già ricevuto somme di denaro seppure riferite ad altre attività svolte sempre nell’interesse del medesimo cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato il deposito in procura della nomina a difensore di fiducia di cui era già in possesso, al pagamento di un ulteriore acconto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 6).
Tag: cdf (prev.) art. 8
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La simulazione, mediante fotomontaggio, dell’adempimento dell’incarico professionale in realtà inevaso
Vìola le norme deontologiche di cui agli artt. 5 (dignità, probità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 8 (diligenza), 35 (fiducia) e 38 (negligenza) l’avvocato che, attraverso un fotomontaggio, formi un provvedimento giurisdizionale (nella specie, sentenza) che consegni al cliente in fotocopia al fine di dimostrare in tale modo l’adempimento di un incarico professionale in realtà non adempiuto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Indagini difensive – Dichiarazione dal proprio assistito – Violazione disciplina art. 391 bis c.p.p. – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6), di diligenza (art. 8), nonché l’art. 52 (rapporti con i testimoni) c.d.f. l’avvocato che, in vista del giudizi abbreviato da condizionare all’acquisizione del documento, raccolga dal proprio assistito presso lo studio professionale una dichiarazione nell’ambito di indagini difensive soggette alla disciplina di cui all’art. 391 bis c.p.p., senza tuttavia gli avvertimenti e le modalità prescritte dalla stessa norma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 ottobre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di dare istruzioni al collega – Obbligo di informativa – Violazione – Illecito deontologico
Pone in esser un illecito deontologico l’avvocato che, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal collega per ottenere notizie in ordine alle procedure di esecuzione forzata presso terzi al primo affidate, non fornisca alcuna comunicazione, con ciò violando l’art. 31 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Istruttoria – Insufficienza -Decisione fondata sul mero contenuto dell’esposto – Annullamento
Va annullata la decisione del C.O.A. e prosciolto il ricorrente dall’addebito disciplinare contestato, qualora la decisione del Consiglio territoriale, adottata all’esito di una insufficiente istruttoria, si sia basata in via esclusiva sul contenuto dell’esposto, non ulteriormente specificato e chiarito nel corso dell’iter procedurale; specie in presenza di una diversa ed attendibile versione dei fatti fornita dall’incolpato successivamente confermata da dichiarazione scritta della stessa esponente, che, pur non avendo efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati in quanto proveniente da terzo, è rimessa alla libera valutazione del giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 maggio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Inadempimento al mandato – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di verifica e controllo – Responsabilità disciplinare – Natura oggettiva – Esclusione – Responsabilità personale – Gravità dell’inadempimento – Rilevanza – Adeguatezza della sanzione
La condotta che consista nell’aver omesso l’adempimento del mandato e nell’aver ciononostante fornito false assicurazioni alla parte assistita senza averne verificato la corrispondenza alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente. Trattasi, a tal riguardo, non di una sorta di “responsabilità oggettiva”, ma di responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito e lo ha accettato.
La gravità dell’inadempimento del mandato può avere rilevanza solo ai fini dell’adeguatezza della sanzione ai sensi dell’art. 2 del C.D.F., ma non anche ai fini della configurazione della violazione e della sussistenza della responsabilità, qualora, come nella specie, i fatti siano provati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 dicembre 2008)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 161
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta
La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli artt. 40 e 42 c.d.f. configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata presentazione all’udienza – Evento non previsto né prevedibile – Responsabilità disciplinare – Esclusione – Dovere di diligente previsione – Limiti
Va esclusa la responsabilità disciplinare del professionista che, a causa del comportamento del magistrato che ritardi ingiustificatamente il compimento di atti processuali (l’interrogatorio dell’assistito dell’incolpato detenuto presso la Casa Circondariale), non sia in condizione di presenziare all’udienza dibattimentale, poiché non può essere imputabile all’avvocato il non previsto né prevedibile ritardo nell’inizio dell’incombente, esulando un tale eccesso di previsione dalla normale diligenza richiesta. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 12 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Non corretta trascrizione della data di udienza in agenda – Illecito deontologico – Assenza di danno alla parte assistita – Irrilevanza
La mancata corretta trascrizione della data dell’udienza in agenda denota sicuramente un comportamento negligente dell’avvocato nello svolgimento della sua attività e del mandato professionale, che non lo può mandare esente da responsabilità disciplinare per il solo fatto che tale colpevole dimenticanza non abbia prodotto danni alla parte assistita ovvero non abbia avuto rilievo specifico nello svolgimento del processo (nella fattispecie rinviato su istanza di altro difensore). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 12 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto e ometta di informare il cliente sullo stato della pratica (Nella specie, il ricorrente non aveva mai preso contatti con il cliente in oltre due anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108