Secondo i canoni dell’attuale costume, l’espressione dialettale “un fari u picciriddu” (lett. “non fare il bambino”), rivolta al Collega di controparte all’esito di un’udienza piuttosto animata, sebbene colorita nella forma e al più inopportuna, non pare oltrepassare la soglia dell’illecito deontologico (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), essendo piuttosto da ricomprendere nell’ambito di un diritto di espressione e critica in senso lato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogata all’incolpato dal Consiglio distrettuale di disciplina).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stoppani), sentenza n. 237 del 3 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite ad espressioni di contenuto diverso, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 101 del 5 maggio 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.