L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l’intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall’enfasi della punteggiatura (Nel caso di specie, la comparsa di costituzione e risposta oggetto di valutazione deontologica suggeriva al tribunale una certa “temerarietà” della causa, sottolineando l’assunto stesso con tre punti esclamativi. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che, nonostante l’evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento).
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Espressioni sconvenienti o offensive: il dies a quo prescrizionale
L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare.
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La violazione del divieto di espressioni sconvenienti e offensive
Una violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso; differenziandosi dall’illecito permanente che si ha quando il pregiudizio al valore protetto può cessare con il venir meno della condotta. Conseguentemente, la violazione dell’art. 52 – divieto di espressioni sconvenienti e offensive – ha la natura di illecito istantaneo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023
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I limiti alla dialettica processuale: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nell’intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accusato la collega di controparte di aver redatto un atto giudiziario che, a suo dire, “nemmeno quando era praticante avrebbe redatto in tale maniera”, nonché di aver tenuto, sempre a suo dire, “atteggiamenti estorsivi e minacciosi”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 129 del 17 luglio 2020. -
Espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza
La valutazione della rilevanza deontologica delle espressioni rivolte al magistrato (art. 52 cdf) e dal contegno assunto nei suoi confronti (art. 53 cdf) non può prescindere dall’analisi del contesto in cui le condotte imputate all’avvocato si sono verificate. Sicché anche espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza nell’utilizzo del linguaggio che deve connotare l’agire dell’avvocato sia nella vita privata che nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della giurisdizione senza assurgere ad illecito disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022
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Espressioni sconvenienti ed offensive: un contemperamento in concreto con il diritto di espressione e di critica
Secondo i canoni dell’attuale costume, l’espressione dialettale “un fari u picciriddu” (lett. “non fare il bambino”), rivolta al Collega di controparte all’esito di un’udienza piuttosto animata, sebbene colorita nella forma e al più inopportuna, non pare oltrepassare la soglia dell’illecito deontologico (art. 52 cdf), essendo piuttosto da ricomprendere nell’ambito di un diritto di espressione e critica in senso lato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare dell’avvertimento irrogata all’incolpato dal Consiglio distrettuale di disciplina).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stoppani), sentenza n. 237 del 3 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite ad espressioni di contenuto diverso, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 101 del 5 maggio 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110. -
Il diritto-dovere di difesa non giustifica accuse gratuitamente offensive
Il diritto di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni esorbitanti, perché non pertinenti né necessarie a sostenere la tesi adottata, gratuitamente offensive nei confronti del collega, e palesemente ispirate da un ardore vendicativo, che non è infatti aderente ai generali doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi (Nel caso di specie, nei propri atti difensivi l’incolpato aveva trattato sprezzantemente il collega avversario, descrivendolo come un “professionista incapace, riuscito ad avere accesso alla professione con metodi non leciti e screditanti”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 209 dell’11 novembre 2022
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Disciplinare avvocati – Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un magistrato – Violazione concorrente degli artt. 52 e 53 del codice deontologico forense – Ammissibilità – Fondamento.
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, deve escludersi un rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., tra l’art. 52 e l’art. 53 del codice deontologico forense, i quali invece si applicano in concorso nel caso in cui l’avvocato usi negli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un magistrato, in quanto, mentre l’art. 53 delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti tra avvocati e magistrati, improntati alla pari dignità e al reciproco rispetto, l’art. 52 individua una specifica violazione dei canoni comportamentali che potrebbe essere commessa per il tramite della redazione di atti processuali, tutelando così il decoro e la dignità della stessa professione.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022
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Il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive è previsto a difesa della dignità e del decoro della professione
Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta. Tale divieto non si pone, tuttavia, assolutamente in conflitto con il diritto, garantito dall’art. 21 Cost., di manifestare con libertà il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022
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Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022