Espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza

La valutazione della rilevanza deontologica delle espressioni rivolte al magistrato (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) e dal contegno assunto nei suoi confronti (art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →) non può prescindere dall’analisi del contesto in cui le condotte imputate all’avvocato si sono verificate. Sicché anche espressioni oggettivamente infelici possono rientrare nel limite della continenza nell’utilizzo del linguaggio che deve connotare l’agire dell’avvocato sia nella vita privata che nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della giurisdizione senza assurgere ad illecito disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 31 Dicembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 11 Maggio 2018 (richiamo)