Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Il comportamento dell’avvocato che, nei confronti del collega, usi nei propri scritti espressioni sconvenienti ed offensive ha indubbia rilevanza deontologica, sotto il profilo della violazione dell’art. 20 c.d.f., piuttosto che quella dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, come ritenuto in prime cure, ben potendo il C.N.F., quale giudice di merito, emendare la motivazione resa dal C.o.A. locale e dare diversa qualificazione alla violazione contestata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 26

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 29 Maggio 2006 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Ottobre 2003