Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva offeso controparte, definendolo “sfrontato”, “farneticante”, “proclive a delinquere”, “spregiudicato”, “losca figura”, “arrogante malavitoso”, “malfattore che opera all’insegna del malaffare”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025