Tag: cdf (nuovo) art. 24

  • Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Gli avvocati degli enti pubblici sono addetti in maniera esclusiva e stabile alla trattazione degli affari legali dell’Ente. Essi non possono, quindi, assumere incarichi professionali da soggetti diversi dall’Ente dal quale dipendono. L’Ente può, tuttavia, incaricarli, con apposita motivata deliberazione, di assistere in giudizio amministratori, responsabili di settore e dipendenti che abbiano avanzato a tal fine specifica domanda di assistenza legale, sempre che non vi siano nello Statuto disposizioni ostative, alla sola condizione che l’Ente ravvisi un apprezzabile interesse proprio a detta assistenza.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 45

    Quesito n. 30, Comune di Montella

  • Deontologicamente irrilevante il conflitto di interessi con soggetto diverso dal cliente o dalla parte assistita

    Non può sussistere conflitto di interessi, rilevante ex art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →), ove esso riguardi un soggetto diverso dalla parte assistita o dal cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 5 giugno 2014, n. 77

  • Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio (Nel caso di specie, nonostante in precedenza avesse assistito entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale, aveva poi assunto la difesa di uno dei due presentando un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35.

  • La rinuncia al mandato per conflitto di interessi sopravvenuto

    La norma di cui all’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) mira ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio al clienti, circostanza -questa- che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229

  • L’avvocato eletto sindaco deve rinunciare al mandato già ricevuto da clienti successivamente imputati per reati edilizi

    Ai sensi dell’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività professionale non solo quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, ma anche nel caso in cui essa interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale: in entrambe le ipotesi, la regola deontologica è funzionale a prevenire situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, si possa essere indotti a ritenere che l’avvocato possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229

  • L’obbligo di astensione nel caso di avvocati che esercitino negli stessi locali

    L’obbligo di astensione di cui all’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) con riferimento agli avvocati che, pur non essendo partecipi di una stessa società o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa, sicché a nulla rileva l’assenza di concretezza e attualità del conflitto di interessi, in quanto l’assunzione di un tale patrocinio, quand’anche non abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti, determina comunque una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza, che si ripercuote negativamente sull’immagine stessa della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 222
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 09-06-2008, n. 59.

  • Studio associato e obbligo dei singoli associati di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto di interessi tra loro

    La previsione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza; e ciò in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente, dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone. La disciplina in questione, pertanto, si proietta alla tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; ciò giustifica la presunzione assoluta di conflitto di interessi – conchiusa nella formula del secondo canone dell’art. 37 c.d.f. – allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi configgenti, sia riconducibile ad un rapporto associativo ed anche solo all’utilizzo dei medesimi locali. Si tratta di una valore (bene) indisponibile: neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività (Nel caso di specie, due avvocati di un medesimo studio associato avevano assunto la difesa della parte civile e rispettivamente dell’imputato di un medesimo procedimento penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 165
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 20 aprile 2011 n. 48; 25 ottobre 2010 n. 142; 19 ottobre 2010 n. 84; 9 giugno 2008 n. 59.

  • La prestazione professionale in conflitto di interessi

    L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90

  • L’attività professionale in conflitto di interessi

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’attività professionale vietata dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997) è esclusivamente quella che determina un conflitto di interessi con un cliente. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi rientrasse l’attività , consistente nell’invio di una lettera, con cui l’avvocato si era limitato a sollecitare una soluzione conciliativa comunicando che, in caso di mancato accordo tra le parti, entrambe già sue clienti nell’ambito di un diverso contenzioso di affari, egli sarebbe stato costretto ad interrompere il rapporto professionale con il destinatario della missiva, dando la preferenza al cliente con il quale esisteva un rapporto consolidato).

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)