L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.
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Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.
La Commissione ritiene di non potersi esprimere, giacché il caso prospettato non sembra suscettibile di integrare una fattispecie generale ed astratta, ma risulta invero specifico e relativo ad una vicenda concreta, che potrebbe costituire oggetto di cognizione del CNF in sede giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 89
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Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione consultiva ritiene che il caso prospettato non ricada nell’ipotesi di conflitto di interessi (art. 37 cd), ma più propriamente possa integrare, eventualmente, appurate le altre circostanze di fatto e di diritto, la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro che incombono sul professionista forense (art. 5 cd).Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 83
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Art. 37 c.d.f. – Conferimento del mandato da soggetto avversario in altro processo – Violazione
Realizza l’ipotesi prevista dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → in materia di conflitto d’interessi il comportamento dell’avvocato che, al di là dell’effettività o potenzialità del conflitto, si presenti agli occhi della collettività come chi accetti un mandato da un soggetto che sia suo avversario in altro processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell’intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza
Deve ritenersi lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contrario a buona norma di comportamento, il contegno del professionista che assuma un incarico difensivo contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato.
Deve ritenersi priva di fondamento alcuno l’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico, atteso che tali norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate per prassi generale nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’aquila, 25 giugno 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. – Configurabilità
Il conflitto d’interessi perseguito dall’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → va ravvisato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale possa implicare, anche solo in via potenziale, il venire meno del rapporto fiduciario tra professionista e cliente. (Nella specie l’incolpato, che aveva assistito l’esponente in determinate precedenti vicende, aveva successivamente prospettato allo stesso, proprio in base a tale nesso fiduciario, l’opportunità di acquistare un’unità immobiliare, tacendo tuttavia i vincoli di cointeressenza correnti tra lui stesso ed il coniuge e la parte venditrice). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 13 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 142
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Contestuale difesa di due soggetti con interessi contrastanti – Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. – Fattispecie- Accordo simulatorio – Difesa congiunta
L’assunzione della difesa contemporanea di due soggetti con interessi contrastanti, o che, in virtù di accordo simulatorio, debbano apparire contrastanti, costituisce la negazione stessa della funzione dell’avvocato, il quale deve perseguire fedelmente gli interessi del suo cliente e solo quelli, e, pertanto, vìola non soltanto i canoni generali di correttezza e probità ma anche quelli di decoro e dignità esteriori della professione, di cui l’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → è puntuale espressione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 4 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 140
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 37 c.d.f. – Controversie di diritto familiare – Potenzialità del conflitto – Sufficienza
Al fine di integrare la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → – nella specie applicabile ratione temporis nella formulazione ante riforma – deve ritenersi sufficiente il carattere meramente potenziale del conflitto di interessi, cosicchè anche il solo rischio, ovvero la possibilità astratta del suo insorgere, vale a determinare la violazione deontologica, configurando la predetta norma, nell’ambito delle controversie familiari, un obbligo assoluto di astensione (nella specie, la ricorrente aveva assistito un coniuge nel giudizio di separazione per poi assumere la difesa dell’altro coniuge nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel contesto di una fattispecie che la giurisprudenza del Consiglio ha sempre ritenuto riprovevole). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 23 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 90
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Art. 37, I canone, c.d.f. – Concretezza e attualità del conflitto – Necessità
Tranne il caso previsto dal canone II dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, nel quale soltanto non occorre verificare se la situazione di conflitto di interessi – rilevando anche quello potenziale – abbia avuto modo di manifestarsi in concreto, in tutti gli altri casi il conflitto, per avere rilevanza disciplinare, deve essere concreto ed attuale e, pertanto, l’affermazione della relativa responsabilità è risultato cui si perviene dopo aver riscontrato in che modo, attualmente e concretamente, il conflitto si sia manifestato. (Nella specie il C.N.F. ha riformato sul punto la decisione del Consiglio territoriale che non aveva osservato un tale criterio di giudizio per aver ritenuto la rilevanza anche solo potenziale del conflitto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 13 aprile 2008).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità e buon andamento p.a. – Indipendenza professione forense – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Insussistenza – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che il professionista eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, né trovano applicazione, in riferimento ad essa, i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 1 ottobre 2007).