Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 c.d.f. – Violazione – Conflitto potenziale – Sufficienza – Consapevolezza del conflitto da parte dell’assistito – Irrilevanza.

Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → e della conseguente responsabilità disciplinare non rileva né che l’assistito abbia avuto o non consapevolezza del conflitto, né che alcun concreto conflitto di interessi si sia effettivamente verificato, atteso che la suddetta norma deontologica tutela situazioni di conflitto anche potenziali. Va pertanto ritenuto responsabile il professionista che abbia contemporaneamente assunto la difesa di due soggetti la cui posizione processuale sia in palese contrasto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 14 novembre 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 17

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 12 Maggio 2010 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 14 Novembre 2008