Tag: cdf (nuovo) art. 12

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Calabrese, rel. Calabrese), decisione n. 4 del 20 gennaio 2020

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DODICI MESI

  • Radiazione per l’avvocato mandante di uno sfregio

    Vìola l’art. 51 Legge 247/2012 e l’art. 5 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che dolosamente cagiona lesioni gravissime ad una persona, incaricando terzi di introdursi clandestinamente nell’abitazione di costei e di attingerla con una sostanza corrosiva (che, nella specie, le ha provocato lo sfregio permanente del viso e l’indebolimento permanente della vista).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Pacifico), decisione n. 29 del 20 maggio 2019

    Sanzione: RADIAZIONE

  • L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti

    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste di spiegazioni e restituire la documentazione.
    Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 30 del 14 maggio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI

  • Inadempimento al mandato professionale e violazione di obbligo di informazione al cliente

    Vìola i doveri di cui gli artt. 5, 6, 7, 8, 38 e 40 CD del previgente Codice Deontologico, e di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico l’avvocato che non assolve l’incarico conferitogli dal cliente di agire nei confronti di un istituto di credito e per avere fornito al cliente informazioni non rispondenti al vero con riguardo alla attività svolta.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 34 del 17 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    1) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell’incarico (art. 11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l’obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico), l’avvocato che avendo ottenuto mandato al fine di promuovere un giudizio (nella specie, una causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale), non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all’esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale;
    2) Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente), di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice Deontologico) l’avvocato che avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia in un procedimento penale, senza giustificato motivo non presenzia alle udienze (nella specie, tre) e non rinuncia correttamente al mandato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 60 del 20 giugno 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI NOVE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e le mancate o false informazioni al cliente

    Viola gli artt. 9, 12, 26, 27 e 33 l’avvocato che deposita tardivamente un ricorso al TAR e poi tace l’esito negativo, affermando anzi di avere proposto appello nei confronti di tale sentenza e che il Consiglio di Stato aveva rimesso le parti dinanzi al TAR, in accoglimento dell’impugnazione; per avere poi asserito che il TAR aveva accolto l’originario ricorso e consegnato due pagine di un dispositivo di accoglimento di un ricorso avente un diverso oggetto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 75 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Commette le infrazioni di cui agli articoli 12, 26 e 27 CDF l’avvocato che non deposita tempestivamente l’appello e non informa il cliente sulla inammissibilità dello stesso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Stella), decisione n. 78 del 14 ottobre 2019

    Sanzione: CENSURA

  • La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato professionale

    Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018

    Sanzione: CENSURA

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt. 6 e 8 CD previgente (art. 9 e 12 CDF), di puntualità e diligenza nella gestione del danaro altrui, art. 41 CD previgente (art. 30 CDF) l’avvocato che direttamente incassa e indebitamente trattiene l’importo spettante al cliente, relativo al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro, senza informare il cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 57 del 24 settembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI

  • L’inadempimento al mandato professionale e l’omessa informazione al cliente

    Vìola gli artt. 9, 10, 12, 26 n. 3 e 27 n. 6 CDF (essendo venuto meno al dovere di lealtà, correttezza, diligenza e fedeltà) l’avvocato che omette, senza giustificato motivo, di adempiere al mandato professionale, venendo altresì meno all’obbligo di informazione al cliente.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pastorelli), decisione n. 90 del 26 novembre 2018

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI