Tag: cdf (nuovo) art. 12

  • L’inadempimento al mandato professionale

    Vìola gli artt. 9, 11, 12, 14 e 26 commi 1 e 3 CDF (corrispondenti agli artt. 5, 6, 35, 8, 12 e 38 CD previgente) l’avvocato che non adempie al mandato ricevuto e accettato, ritardando per anni il compimento del proprio lavoro e chiedendo continue proroghe accompagnate da inutili promesse, mai mantenute.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 75 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

  • Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello

    Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l’avvocato aveva tuttavia omesso di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

    La “dimenticanza” non può costituire esimente alle violazioni dei doveri fondamentali dell’avvocato, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, ora riprodotti negli art.li 9 e 19 del nuovo codice) e di diligenza (art. 8, ora art. 12 del NCDF), nonché alla violazione dell’art. 31 (ora art. 47) del codice deontologico, della quale le altre violazioni contestate costituiscono anche il presupposto (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di informare il proprio domiciliatario che la comune cliente era fallita diversi anni prima, così impedendogli di insinuarsi tempestivamente nel fallimento per il recupero del proprio credito professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza n. 50 del 16 luglio 2019

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 7 del 26 marzo 2019

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 388

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Picchioni e rel. Pasqualin, sentenza del 25 maggio 2018, n. 56)

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Oricchio), SS.UU, sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019

  • Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem

    Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Nel caso di specie, trattavasi di omesso appello).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 settembre 2018, n. 107

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 25 maggio 2018, n. 56

  • Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.

    E’ da premettere che la vigente legge professionale n. 247/2012, ed analogamente accadeva per la precedente, non ricollega conseguenze di sorta alle ipotesi di reiterate assenze da parte del Consigliere alle sedute del Consiglio.
    Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può applicarsi, in via analogica la normativa prevista per altri Enti Pubblici locali (art. 43 T.U.E.L. 267/2000) la quale, peraltro, demanda alla fonte statutaria l’individuazione delle ipotesi di decadenza dei Consiglieri Comunali a seguito di mancata partecipazione alle sedute consiliari.
    Ne consegue che non può prevedersi, in assenza di una fonte primaria che lo legittimi, il potere del C.O.A. di individuare ipotesi di decadenza da un ufficio costituente, nell’ambito ordinamentale professionale, una sorta di munus publicum.
    Il fatto che la fattispecie non sia specificatamente disciplinata non comporta però che nel sistema professionale non sussistano norme idonee ad orientare le iniziative del C.O.A: il comportamento del Consigliere del C.O.A., che con la propria assenza comprometta il buon funzionamento dell’Organo Collegiale, e che, quanto meno, dimostra di essere dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, deve infatti essere valutato in base a tutti i principi di ordine deontologico che presiedono all’esercizio della professione forense.
    Trattasi di norme pacificamente applicabili allo svolgimento di detto incarico istituzionale che, alla luce dell’importanza della funzione svolta e dell’alta responsabilità connessa, impone un rispetto ancor più rigoroso dei già stringenti principi che regolano l’attività di tutti gli avvocati.
    Tale essendo il contesto il comportamento del Consigliere ingiustificatamente assente deve essere valutato dall’Organo competente eventualmente chiamato a giudicare alla luce dei principi affermati dal vigente Codice Deontologico e segnatamente da quelli enunciati agli artt. 5, 8 e 15 C.D.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 17 luglio 2014, n. 52

    Quesito n. 416, COA di Terni