L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, il difensore d’ufficio di turno era stato sanzionato in sede territoriale perché risultato assente ingiustificato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che l’assenza ingiustificata era del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato e comunque dipesa da un impegno dell’incolpato stesso in altra udienza presso diverso tribunale, ha accolto l’impugnazione e quindi annullato la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 27 Luglio 2020 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 30 Ottobre 2014 (avvertimento)