Tag: cdf (nuovo) art. 12

  • Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

    L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →, già art. 47 cod. prev.Art. 47 cod. prev. – Rinuncia al mandato.L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necess…Leggi il testo completo →). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 12 cdfArt. 12 cdf – Dovere di diligenzaL’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.Leggi il testo completo →, già artt. 6 e 8 cod. prev.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 25 maggio 2018, n. 56

  • Si chiede un parere in ordine “agli eventuali provvedimenti da adottare nel caso di assenze reiterate anche non consecutive, di un Consigliere alle sedute del Consiglio”.

    E’ da premettere che la vigente legge professionale n. 247/2012, ed analogamente accadeva per la precedente, non ricollega conseguenze di sorta alle ipotesi di reiterate assenze da parte del Consigliere alle sedute del Consiglio.
    Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può applicarsi, in via analogica la normativa prevista per altri Enti Pubblici locali (art. 43 T.U.E.L. 267/2000) la quale, peraltro, demanda alla fonte statutaria l’individuazione delle ipotesi di decadenza dei Consiglieri Comunali a seguito di mancata partecipazione alle sedute consiliari.
    Ne consegue che non può prevedersi, in assenza di una fonte primaria che lo legittimi, il potere del C.O.A. di individuare ipotesi di decadenza da un ufficio costituente, nell’ambito ordinamentale professionale, una sorta di munus publicum.
    Il fatto che la fattispecie non sia specificatamente disciplinata non comporta però che nel sistema professionale non sussistano norme idonee ad orientare le iniziative del C.O.A: il comportamento del Consigliere del C.O.A., che con la propria assenza comprometta il buon funzionamento dell’Organo Collegiale, e che, quanto meno, dimostra di essere dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, deve infatti essere valutato in base a tutti i principi di ordine deontologico che presiedono all’esercizio della professione forense.
    Trattasi di norme pacificamente applicabili allo svolgimento di detto incarico istituzionale che, alla luce dell’importanza della funzione svolta e dell’alta responsabilità connessa, impone un rispetto ancor più rigoroso dei già stringenti principi che regolano l’attività di tutti gli avvocati.
    Tale essendo il contesto il comportamento del Consigliere ingiustificatamente assente deve essere valutato dall’Organo competente eventualmente chiamato a giudicare alla luce dei principi affermati dal vigente Codice Deontologico e segnatamente da quelli enunciati agli artt. 5, 8 e 15 C.D.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 17 luglio 2014, n. 52

    Quesito n. 416, COA di Terni