Tag: cdf (nuovo) art. 12

  • Contraffazione di provvedimento giurisdizionale — Grave violazione dei doveri di probità, fedeltà, diligenza e verità — Congruità della sospensione dall’esercizio della professione

    La creazione materiale di un titolo giudiziario falso (nella specie, la contraffazione integrale di una sentenza del Giudice di Pace) e la sua consegna al cliente, in uno con la simulazione dell’avvenuta proposizione del ricorso e del suo accoglimento, si pone irrimediabilmente in contrasto con la funzione di salvaguardia dei diritti e con il principio di affidamento e inviolabilità della difesa, violando non solo i principi basilari del rapporto fiduciario con il cliente, ma costituendo un vulnus al ruolo dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli operatori di giustizia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF, tenendo conto della resipiscenza dell’incolpato, della riparazione patrimoniale e dell’assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025

  • Obbligo di informazione dell’avvocato sull’andamento del procedimento

    Grava sull’avvocato l’obbligo di informare il cliente sull’andamento e sullo stato del procedimento, compresa la fase di merito, anche qualora ritenga che vi sia stata cessazione della materia del contendere per spontaneo adempimento della parte all’ordine amministrativo impugnato. Tale obbligo persiste finché l’avvocato risulti difensore costituito e sussiste altresì in relazione alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative al mancato pagamento del contributo unificato. La violazione dell’obbligo informativo integra la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e diligenza e del dovere di informazione previsto dal codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 359 del 25 novembre 2025

  • Principio di correlazione tra accusa e decisione nel procedimento disciplinare forense

    Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, bensì che siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 359 del 25 novembre 2025

  • Illecito addebitare al cliente attività professionale superflua

    Costituisce illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo di cui all’art. 29 cdf in tema di compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’attività professionale che sarebbe stata necessaria, il comportamento dell’avvocato che gravi economicamente il cliente di attività professionale palesemente superflua, ossia certamente evitabile mantenendo la qualità della prestazione professionale stessa con coscienza e diligenza ex art. 12 cdf (Nel caso di specie, l’avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

  • Illecito richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta

    L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (Nel caso di specie, l’avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

  • La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

  • CODICE deontologico forense – falsificazione di un verbale di giuramento CTU – violazione deontologica – sussiste.

    La falsificazione di documenti è contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonei di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso incolpato, sia l’immagine dell’intera classe forense.

    “Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense” tale da meritare una sanzione interdittiva temporanea dall’esercizio della professione forense, vista la gravità dei fatti e la mancata sussistenza dei presupposti per irrogare una sanzione meno afflittiva. (Nel caso concreto, l’avvocato fornendo false informazioni al cliente falsificava un verbale di nomina e giuramento CTU per dimostrare al cliente di aver adempiuto al mandato contrariamente al vero. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 7 del 9 novembre 2021

  • CODICE deontologico forense – mancata informazione sullo stato della pratica – violazione deontologica – sussiste.

    La violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDF), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa anche agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (quali giudici ed ufficiali giudiziari), pregiudicando gravemente quell’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività professionale e della vita privata. (Nel caso concreto, L’avvocato rimasto inadempiente nei confronti del proprio commercialista, che otteneva decreto ingiuntivo per le proprie competenze, veniva sottoposto a procedure esecutive con esito negativo. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Sanguineti, rel. De Santis), decisione n. 18 del 1 febbraio 2021

  • Adempimento diligente del mandato professionale: l’avvocato deve accertare la correttezza dei termini riferitigli dal cliente

    Costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza (artt. 9 e 12 cdf) e di corretto adempimento del mandato (art. 26 cdf), il comportamento dell’avvocato che, ricevuto incarico di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, trascuri di verificare l’effettivo termine per l’opposizione stessa, facendo esclusivo affidamento alla data di notifica riferitagli dal cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021

  • L’assenza ingiustificata all’udienza non è automatica fonte di responsabilità disciplinare

    L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf (già art. 38 codice previgente). (Nel caso di specie, il difensore d’ufficio di turno era stato sanzionato in sede territoriale perché risultato assente ingiustificato all’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che l’assenza ingiustificata era del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato e comunque dipesa da un impegno dell’incolpato stesso in altra udienza presso diverso tribunale, ha accolto l’impugnazione e quindi annullato la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 147 del 27 luglio 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019.