Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

Gli articoli 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) e 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: mentre la prima norma impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con chiunque venga a contatto nell’espletamento dell’attività professionale, la seconda norma, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla precedente, sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi; entrambi i dettami normativi esprimono comunque il medesimo principio secondo cui il contegno cui deve attenersi l’avvocato deve essere necessariamente adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Da ciò consegue che l’avvocato che non adempie puntualmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico a prescindere dalla natura, privata o meno, del debito, poiché il fine precipuo di tale onere di natura deontologica si sostanzia nella tutela dell’affidamento dei terzi e nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali, riflettendosi la pubblicità negativa discendente dall’inadempimento non solo sulla reputazione del singolo professionista, ma soprattutto sull’immagine dell’intera classe forense.
cdf (nuovo) art. 63, cdf (nuovo) art. 64,

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 108 del 31 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Settembre 2021 (sospensione)