L’istanza di ricusazione può essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei componenti della Sezione o Collegio giudicante, e non pure di terzi facenti parte dell’organo ma non chiamati al giudizio (Nel caso di specie, l’istanza di ricusazione riguardava il Consigliere istruttore per una pretesa anticipazione del giudizio, perché aveva definito l’iscritto interessato dal procedimento disciplinare come “attinto”, anziché segnalato o incolpato, e ciò in asserita violazione dell’art. 37 c.p.p., a cui espressamente rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 188 del 7 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 141/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 07 Maggio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 31 Gennaio 2025