Sospensione per l’avvocato che non paghi il canone dell’immobile condotto in locazione

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, con bollette di utenze e canoni impagati per oltre 50mila euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024

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– codice: art. 38

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parere

Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 27 Gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)