Sigla “p. Avv.”: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 43 del 20 febbraio 2026

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 90/2022.
In arg. cfr. pure:

  • CNF n. 104/2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
  • CNF n. 115/2014 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 133 del 30 Novembre 2022 (sospensione)