Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 90/2022.
In arg. cfr. pure:
- CNF n. 104/2018, n. 104 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
- CNF n. 115/2014 (abbreviazioni “Avv. S.” e “Avv. Stab.” per “Avvocato Stabilito”).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 133 del 30 Novembre 2022 (sospensione)