Costituisce comportamento deontologicamente scorretto accordarsi o mettersi in contatto diretto con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega ai sensi dell’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, la cui ratio è quella di tutelare la fondamentale funzione della difesa e della presenza dell’avvocato in ogni fase del rapporto professionale. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 96 del 24 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 24 Marzo 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 6 del 22 Marzo 2024 (censura)