Il divieto di ricevere e mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale riguarda anche suoi eventuali rappresentanti (pure di fatto)

Il divieto per l’avvocato di ricevere e mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →) riguarda anche eventuali soggetti, diversi dal difensore, che comunque agiscano per suo conto o in sua rappresentanza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva concordato una transazione con il nipote della sua controparte, ancorché quest’ultima fosse assistita da un avvocato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 96 del 24 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 24 Marzo 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 6 del 22 Marzo 2024 (censura)