La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 96 del 24 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 24 Marzo 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 6 del 22 Marzo 2024 (censura)