In tema di procedimento disciplinare, il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione è “impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione” (art. 8 co. 1 ult. cpv. Reg. CNF n. 2/2014), ma il relativo ricorso va depositato, a pena di inammissibilità, presso il Consiglio territoriale, che ne cura poi la trasmissione al CNF (art. 59 r.d. n. 37/1934).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 10 Febbraio 2026– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 21 Novembre 2024