Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

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La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 18 del 3 febbraio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 19 del 3 febbraio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 21 del 10 febbraio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 23 del 10 febbraio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 26 del 10 febbraio 2026

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 422/2025.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 03 Febbraio 2026 (estinzione) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 7 del 16 Marzo 2023 (sospensione)