Le impugnazioni al Consiglio Nazionale Forense vanno depositate, a pena di inammissibilità, innanzi al competente Consiglio territoriale (CDD/COA), che provvede alla sua trasmissione al CNF, ai sensi dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che fissa appunto una regola generale inderogabile, valevole per tutte le materie soggette alla giurisdizione del CNF (art. 36 co. 1 L. n. 247/2012).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 10 Febbraio 2026– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 21 Novembre 2024