L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia).
NOTA:
Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 306 del 23 luglio 2024, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 324 del 20 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 21 Gennaio 2022 (sospensione)
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