Espressioni offensive o sconvenienti: illecito definire le controparti “gaglioffi nullafacenti”, “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali”

Configura violazione dell’art. 52 cdf, definire le controparti “gaglioffi nullafacenti”, “manipolo di cialtroni” e “parassiti sociali”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi (Nel caso di specie, in sede disciplinare l’avvocato aveva precisato che “Nessuna parola utilizzata è stata scelta in maniera casuale” e che “ogni espressione è stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 323 del 16 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 323 del 16 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Gennaio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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