Il mero sospetto di SARS-COV2, non supportato dal alcun test specifico, non basta a giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento, che deve infatti essere documentato, assoluto e non meramente ipotetico (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a certificare sintomi riconducibili (anche) al COVID-19 senza tuttavia effettuare alcun esame medico specifico, neppure rapido).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 50 del 24 marzo 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 324 del 20 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 21 Gennaio 2022 (sospensione)
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