In ossequio al principio costituzionale della c.d. presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), applicabile anche al procedimento disciplinare che -sebbene sia un procedimento amministrativo- riveste natura giustiziale, per “precedenti disciplinari” di cui all’art. 21 co. 4 cdf ovvero ai fini della dosimetria della sanzione devono intendersi le decisioni di condanna in sede disciplinare divenute definitive.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 389/2025, CNF n. 256/2025 e CNF n. 211/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 Febbraio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 18 Settembre 2023 (sospensione)