Procedimento disciplinare: il consigliere che abbia difeso una controparte dell’incolpato non ha perciostesso l’obbligo di astenersi

Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere disciplinare assista o abbia assistito, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto istanza di ricusazione nei confornti del Presidente della Sezione CDD, poiché avrebbe patrocinato – in un procedimento di mediazione – la controparte di un cliente dell’incolpato stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 187/2020, CNF n. 49/2013.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 20 Febbraio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 20 Febbraio 2025