Il giudice disciplinare ha l’obbligo di astensione in presenza di “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/12 e con l’art. 6, co. 1, reg. CNF n. 2/2014), ma a differenza delle altre ragioni di astensione (art. 36, co. 1, c.p.p.), tali ultime non si convertono in motivo di ricusazione (art. 37, co. 1, lett. a, c.p.p.). (Nel caso di specie, peraltro, le “gravi ragioni di convenienza” non sussistevano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 20 Febbraio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 20 Febbraio 2025