Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 400/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 16 Febbraio 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Luglio 2021 (sospensione)