Procedimento disciplinare: il Consigliere istruttore non partecipa alla fase decisoria del CDD

Nel rispetto dei principi di terzietà ed imparzialità che hanno animato la riforma del procedimento disciplinare e imposto specifiche garanzie di incompatibilità per i consiglieri di disciplina, l’art. 58 L. n. 247/2012 conferisce al consigliere istruttore ogni accertamento di natura istruttoria, ma lo esclude da ogni attività decisionale, in conseguenza della netta distinzione dettata tra funzione istruttoria e funzione decisoria (Nel caso di specie, alla Sezione giudicante aveva partecipato il Consigliere che aveva svolto le funzioni di istruttore in uno dei procedimenti riuniti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 30/2025.
In arg. cfr. pure CNF n. 140/2024, secondo cui “Tale principio ha portata generale e si applica, pertanto, sia alla fase decisoria del CDD (Titolo II, Capo VI Reg. CNF n. 2/2014) sia all’eventuale delibera di sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), la quale ultima non è una decisione disciplinare ma è comunque adottata dal CDD all’esito di un procedimento di indubbia natura disciplinare.”

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 16 Febbraio 2026 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Luglio 2021 (sospensione)