La funzione disciplinare dei Consigli territoriali

Con la riforma professionale forense del 2012, il potere disciplinare è stato devoluto ai Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 Legge n. 247/2012) e costituiti presso ciascun Ordine distrettuale (art. 1 Reg. CNF n.1/14). Il Consiglio Distrettuale, insediato col sistema elettorale introdotto dal regolamento C.N.F. 31 gennaio 2014, n. 1, agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e operativa (art. 2 Reg. CNF n.2/14), così costituendo un organo avente compiti suoi propri. Ciò che marca la diversità dell’assetto disciplinare e processuale dettato dalla legge n. 247/2012 è proprio l’alterità organica tra il Consiglio distrettuale di disciplina, detentore del potere disciplinare, e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA), portatore dell’interesse collettivo dell’ordine locale. Terzietà ed imparzialità caratterizzano i Consigli Distrettuali di Disciplina, cui viene riconosciuta una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

NOTA
In arg. cfr. pure, da ultimo, CNF n. 140/2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 16 Febbraio 2026 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Luglio 2021 (sospensione)