Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 51

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)