Il divieto di cui all’art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo → opera anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale l’avvocato è o è stato difensore, purché la deposizione abbia ad oggetto circostanze apprese ed inerenti all’attività professionale, anche stragiudiziale. La formulazione del vigente art. 51 cdf, che fa riferimento alle circostanze apprese “nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”, ha portata più ampia rispetto al previgente art. 58, che faceva espresso riferimento al “mandato” ricevuto.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Maggio 2022 (censura)