Costituisce violazione del dovere di colleganza e in particolare dell’art. 46 co. 5 cdf, il comportamento dell’avvocato che ometta di informare il Collega di controparte della dell’esistenza di un procedimento già pendente al momento dell’intervento del predetto difensore nella contumacia del suo assistito, vieppiù allorché -con condotta decettiva- parallelamente porti avanti trattative preannunciando che, in caso di mancato accordo, darebbe avvio al procedimento, con ciò ingenerando nel Collega l’ovvio convincimento che nessuna azione sia ancora stata intrapresa.
Tag: cdf (nuovo) art. 46
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Il subentro dell’avvocato al collega d’ufficio o di fiducia
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che subentri ad un difensore di fiducia o d’ufficio e, in violazione dell’art. 45 co. 1 cdf e rispettivamente dell’art. 46 co. 4 cdf, non renda nota la propria nomina al collega sostituito e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, non si adoperi perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte dal collega.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024
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Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative
L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024
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L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa
L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdf)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022
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Vìola il dovere di correttezza e colleganza l’avvocato che perseguiti giudizialmente un collega con una serie di querele infondate
La reiterata e infondata proposizione di atti di denuncia querela nei confronti di un Collega costituisce violazione del dovere, previsto dagli artt. 19 e 38 del CDF, di comportarsi con correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 57 del 13 maggio 2022
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La violazione del dovere di colleganza è un illecito istantaneo
La violazione del rapporto di colleganza (artt. 19, 35, 46 cdf) è un illecito deontologico ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’illecito stesso è stato commesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 57 del 13 maggio 2022
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Obbligo di comunicare l’interruzione delle trattative al collega di controparte – Presupposti
Ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 46 comma 7 CDF è necessario che tra i Professionisti siano intercorse effettive trattative stragiudiziali, tali non potendosi ritenere la partecipazione ad un incontro interlocutorio tra i rispettivi assistiti ed uno scambio di mail ribadenti le distanti posizioni delle parti (In applicazione del principio di cui in massima è stato disposto il proscioglimento dell’incolpata la quale, dopo aver assistito la cliente separanda in un incontro interlocutorio con la controparte e con il suo legale e dopo uno scambio di mail con il Collega avversario, aveva provveduto a depositare il ricorso per la separazione giudiziale senza preavvertirlo).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 38 del 13 ottobre 2020
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La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nella specie, l’avvocato aveva creato falsi provvedimenti giurisdizionali della Corte di Appello, che aveva consegnato al terzo pignorato e al creditore procedente ottenendo così la sospensione dell’efficacia esecutiva del pignoramento; creava altresì ulteriori provvedimenti giurisdizionali in copia conforme nonché false relazioni di notifica).
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gulieri), decisione n. 1 del 22 febbraio 2016
Sanzione: SOSPENSIONE DI TRE ANNI
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La violazione del dovere di colleganza è un illecito istantaneo
La violazione del rapporto di colleganza (artt. 19, 35, 46 cdf) è un illecito deontologico ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’illecito stesso è stato commesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza n. 192 del 19 dicembre 2019
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L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa
L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 CdF vigente)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa nonostante il comportamento passivo ed inerte della controparte che, in particolare, si disinteressi completamente della lite, restando contumace.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 247 del 31 dicembre 2018