Prima di agire in giudizio, l’avvocato deve comunicare al Collega l’interruzione delle trattative

L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 15

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 27 Marzo 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 43 del 14 Giugno 2019 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4839 del 25 Febbraio 2025 (accoglie)