La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 437/2024, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 11 Settembre 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Marzo 2024 (sospensione)