Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell’illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del “nomen juris” dell’incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 7530 del 25 marzo 2020