Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio nonché di mentire sulle proprie responsabilità

Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva negato di essere presente nel luogo e all’ora dell’illecito ascrittogli, perché asseritamente impegnato altrove, circostanza -questa- poi risultata smentita da evidenze documentali anche fotografiche. Per tale comportamento, l’incolpato veniva ulteriormente sanzionato in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi accolto il ricorso in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Novembre 2016 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20383 del 16 Luglio 2021 (respinge)