Tag: cdf (nuovo) art. 71

  • Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio nonché di mentire sulle proprie responsabilità

    Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva dichiarato di aver adempiuto l’obbligazione negando così la sussistenza dell’illecito contestatogli ex art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

  • Dichiarazioni mendaci o reticenti in sede di istanza di iscrizione all’albo o registro: l’omessa attestazione di precedenti penali può pregiudicare il requisito della condotta irreprensibile

    Costituisce violazione del dovere di verità nei confronti delle istituzioni forensi (art. 71 co. 1 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →), con conseguente possibile rilievo anche ai fini della valutazione circa il requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 241/2012) l’aver sottaciuto, in sede di domanda di iscrizione all’albo o registro, la sussistenza di condanne penali (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva disposto la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti semplici giacché, in sede di domanda per ottenere l’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti abilitati, non dichiarava un proprio precedente penale nonché di intrattenere un rapporto di lavoro subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto il ricorso confermando la legittimità del provvedimento impugnato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 349 del 27 settembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), decisione del 21 aprile 2011, n. 58.

  • L’obbligo di informazione nei confronti delle istituzioni forensi

    Dalla norma di cui all’art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → discende un obbligo particolarmente penetrante nei confronti dell’avvocato di informare le istituzioni forensi di ogni atto o fatto che possa in qualche modo incidere sullo status dell’iscritto e, soprattutto, se sottoposto a procedimento disciplinare, sopra ogni atto adottato dall’A.G. che possa avere rilievo nell’ambito del procedimento stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva omesso di informare correttamente il CDD sull’esito del procedimento penale che lo riguardava).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024

  • Nemo tenetur se detegere: il comportamento non collaborativo dell’incolpato non aggrava, di per sè, la sanzione disciplinare

    Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →, e per le stesse ragioni non può essere valutata negativamente, ai fini della determinazione della sanzione ex art. 21 CDFArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, la linea difensiva di contrasto adottata dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, costituendo legittima espressione del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 103 del 25 giugno 2022

  • Nemo tenetur se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

    Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021

  • DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI

    La scelta dell’Avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di negare, in applicazione dei principi del nemo tenetur se detegere” e del “nemo tenetur se ipsum tradere”, circostanze a sé sfavorevoli, in quanto espressione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non può assurgere ad elemento costitutivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 71 CDF, pena, in mancanza, la lesione di tale diritto.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Fabrizio), decisione in adunanza plenaria del 11 maggio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236 secondo cui “Ai sensi dell’art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.”

  • Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio

    Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Baffa), sentenza n. 221 del 6 novembre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020.

  • Nemo tenetur contra se edere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio territoriale

    Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →, già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020

  • Espressioni offensive sui social – Censurabilità anche nel contesto della dialettica politica

    L’avvocato che, a mezzo delle piattaforme social, adotta nei confronti delle Istituzioni forensi e dei colleghi espressioni sconvenienti ed offensive, viola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza di cui agli art. 9 e 63 CDF, nonché il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi di cui all’art. 71 CDFArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →. Non costituisce un’esimente la contestualizzazione di tali comportamenti nell’ambito della critica politica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Manfredi, rel. Manfredi), decisione n. 4 del 4 luglio 2019

  • Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio nonché di mentire sulle proprie responsabilità

    Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva negato di essere presente nel luogo e all’ora dell’illecito ascrittogli, perché asseritamente impegnato altrove, circostanza -questa- poi risultata smentita da evidenze documentali anche fotografiche. Per tale comportamento, l’incolpato veniva ulteriormente sanzionato in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020