Manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità del procedimento disciplinare

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell’organo disciplinare, può rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l’eliminazione dell’inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell’intero sistema, di spettanza del legislatore e non della Corte costituzionale (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva eccepito l’asserita incostituzionalità delle norme del procedimento disciplinare “per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU: a) nella parte in cui prevedono la concentrazione di funzioni in capo al medesimo organo, imponendo che la Sezione si pronunci sia nella fase istruttoria sia in quella decisoria; b) nella parte in cui non distinguono organicamente la figura del Consigliere istruttore dalla Sezione, limitandosi a prevedere una incompatibilità del primo nel solo momento in cui la Sezione è impegnata in attività deliberativa sulle sue proposte”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 55 del 20 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 20 Febbraio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera